SCIA

CHE COS’E’ LA SCIA

 La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). La SCIA è una dichiarazione che, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90,  produce  effetti immediati, utilizzando l’apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione.

La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.  Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare la SCIA, correttamente compilata e completa in ogni sua parte per avviare la propria attività

La SCIA deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale ecc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dal momento della presentazione della stessa.

L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine, in base alla l.r. 11/2014,  non inferiore a 60 giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al provvedimento dell’attività.

Le dichiarazioni oggetto di comunicazione sono sottoposte a controllo da parte delle amministrazioni competenti nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La SCIA  deve essere presentata prima dell’inizio (o delle variazioni) dell’attività.

La SCIA non è soggetta a bollo.

IMPORTANTE:

La tabella A (sezione I) allegata al D.Lgs. n. 222/2016 recepisce alcuni regimi amministrativi applicabili  alle attività commerciali e assimilabili.

  • Quando la tabella indica la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione al SUAP o all’amministrazione competente. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello Unico. Alle comunicazioni sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari;
  • Quando la tabella indica la SCIA, si applica l’art. 19 della legge 241/1990: l’attività può essere avviata immediatamente;
  • Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l’art. 19-bis, comma 2, della L. 241/1990: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni o notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza;
  • Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3, della L. 241/1990: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello Unico, contestualmente alla SCIA. L’avvio dell’attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo sportello unico all’interessato
  • Quando la tabella indica l’autorizzazione è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20 della L. 241/1990, ove indicato;
  • Quando la tabella indica l’autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la comunicazione, alla domanda per l’autorizzazione l’interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una comunicazione per le attività che le prevedono.

 

 ATTIVITA’ ECONOMICHE NON SOGGETTE A SCIA

 Non sono tenuti a presentare la SCIA:
I piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti (*) adibiti a prestazioni che:

  • non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006;
  • non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
  • non producano rifiuti speciali pericolosi D. Lgs. n. 152/2006-parte IV-allegato D;
  • non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.

A titolo d’esempio, possono rientrare in questi casi le attività di elettricista, riparatore TV, calzolaio, sarto e assimilabili.

  1. studi professionali;
  2. depositi e magazzini annessi ad attività già soggetta ad adempimento (es. SCIA, comunicazione, autorizzazione).

(*) Sono in ogni caso assoggettati ad obbligo di presentazione SCIA,  attività che, pur con meno di 3 dipendenti,  siano però:

  • Attività produttive precedentemente soggette a NOE – Nulla Osta Esercizio (quali autolavaggio, autofficina, elettrauto stoccaggio e trasporto rifiuti), ovvero tutte le industrie insalubri (quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco, ecc.) di cui agli elenchi riportati nel D.M. 05.09.1994 (Sanità) ”elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie” ;
  • Attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi di cui alla G.R. 14.05.1999, n. 6/43036 – punto 6 dell’allegato 3 C;
  • Depositi mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.

 

COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA SCIA

 Sulla base di quanto previsto dal D.P.R.  n. 160 del 07.09.2010, la SCIA inerente i procedimenti di competenza del SUAP  deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e quindi non può essere presentata in modalità cartacea o a mezzo pec. Le SCIA presentate in forma cartacea o a mezzo pec vengono  considerate irricevibili e inefficaci; non vengono pertanto trattate dagli uffici del SUAP, né producono alcun effetto giuridico; l’attività che nel frattempo fosse stata intrapresa è  quindi sanzionabile.

La SCIA consente l’avvio immediato dell’attività, a condizione che la pratica sia compilata correttamente e risulti completa delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, dell’eventuale procura (in caso di trasmissione tramite intermediari) nonché degli allegati atti a comprovare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente.

Il  portale impresainungiorno.gov.it,  costituisce il CANALE UNICO  per inviare una SCIA al SUAP del Comune di Garbagnate Milanese.

L’impresa può procedere:

  • Autonomamente;
  • Tramite un intermediario di fiducia (associazioni di categoria, professionista).

Preliminarmente è necessario registrarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it.

L’utente, una volta registrato e autenticato, potrà seguire la procedura di creazione della pratica, scegliendo il procedimento relativo all’attività da intraprendere.

La procedura  si sviluppa attraverso la compilazione guidata di una sorta di questionario che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA.

Il form di compilazione presenta un sistema “a semafori”  che non consente di proseguire se non sono stati compilati  tutti i campi obbligatori  e non sono stati allegati i documenti richiesti.

L’invio della SCIA così redatta (e corredata di tutti gli allegati richiesti), è subordinato all’apposizione della firma digitale dell’imprenditore o del suo intermediario.

Al momento della presentazione della SCIA tramite impresainungiorno.gov.it  l’impresa  riceve immediatamente la  ricevuta, che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010; essa viene quindi generata e inviata automaticamente dalla piattaforma telematica camerale al termine del percorso di compilazione “guidato” e trasmissione finale compiuti dall’utente.

La ricevuta contiene già gli estremi di protocollo e pertanto non si dovrà attendere alcuna successiva comunicazione da parte del SUAP.

Per verificare lo stato della pratica SCIA dopo l’invio, l’utente profilato su impresainungiorno.gov.it  deve accedere alle funzioni di “scrivania”(MyPage).

Attraverso questa funzione l’utente può:

  • visualizzare lo stato della pratica;
  • stampare la pratica inviata;
  • stampare la ricevuta che riporta il numero di protocollo assegnato alla pratica;
  • visualizzare le richieste di integrazioni documentali e rispondere ad esse.