Acconciatori, barbieri e parrucchieri

DESCRIZIONE

L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purchè debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazioni le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 114/98 (riforma del commercio).

L’attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno; eventuali proroghe possono essere richieste al Comune solo per gravi motivi.

L’attività professionale di acconciatore può essere svolta insieme a quella di estetista. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività. In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per estetisti.


LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o con l’utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico. L’attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d’uso.

Le imprese titolate all’esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.

E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.


RESPONSABILE TECNICO

Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In caso di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.

Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell’esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell’attività.

In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell’esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale.


PRESENTAZIONE DELLA SCIA/COMUNICAZIONE

L’avvio, la sospensione, la cessazione il subingresso e le variazioni dell’attività di acconciatore sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o, nei casi previsti, di comunicazione,  allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l’attività stessa. 

Per la presentazione telematica della SCIA/comunicazione occorre:

1.     Accedere al portale impresainungiorno come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema

2.     Selezionare il settore di attività: attività di servizio >servizi alla persona>acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercer

3.     Selezionare la scelta desiderata  e poi cliccare il tasto “conferma” >avvio, gestione, cessazione attività

Documenti da allegare alla SCIA/comunicazione:

Documenti da allegare
Attività Regime amministrativo A B C D E F G H I
Nuova apertura SCIA X X X X X X X X
Trasferimento di sede SCIA X X X X X X X X
Subingresso Comunicazione X X X X X X X X
Cessazione attività Comunicazione X X
Sospensione attività Comunicazione X X
Variazioni strutturali SCIA X X X X X X
Variazione ragione sociale Comunicazione X X X
Variazione soggetti Comunicazione X X X
Modifica responsabile tecnico Comunicazione X X X X X

 

Documenti:
A.     copia del documento di identità in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella SCIA/comunicazione (nel caso in cui le dichiarazioni non siano sottoscritte digitalmente dagli interessati);
B.    procura speciale in caso di trasmissione tramite intermediari;
C.    copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella SCIA/comunicazione (per i cittadini extracomunitari);
D.    planimetria aggiornata (in scala 1/100) con indicazione della via del numero civico e del titolare, che specifichi la destinazione d’uso dei singoli locali (con disposizione di arredi ed attrezzature), la superficie degli stessi, il calcolo dei rapporti aero-illuminanti (R.A./R.I.) e le sezioni con relative altezze e quote rispetto al livello stradale;
E.     documentazione comprovante il possesso della qualifica professionale di acconciatore:
F.     atto o dichiarazione notarile di cessione azienda;
G.    ricevuta versamento diritti comunali;
H.    ricevuta versamento diritti sanitari;
I.      dichiarazione dei requisiti da parte del responsabile tecnico.

REQUISITI
La SCIA  deve essere presentata previa verifica, da parte del titolare, del possesso dei seguenti requisiti: 

  • destinazione d’uso e agibilità dei locali in conformità alle vigenti norme urbanistiche.
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili. Chiunque eserciti l’attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell’allegato 1) del regolamento regionale n. 6/2011;
  • abilitazione professionale di cui all’art. 3 della L. 174/2005.

NORMATIVA

  • Legge 14.02.1963, n. 161 – disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini.
  • Legge 02.04.2007, n. 40, art. 10 – conversione in legge del D.L. n. 7/2007, misure per lo sviluppo economico…
  • Legge 17.08.2005, n. 174 – disciplina dell’attività di acconciatore
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59- attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
  • Regolamento regionale 28.11.2011 6
  • Ordinanza orari 16.07.2003 n. 97
  • Regolamento comunale disciplina attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna