Infrazioni del codice della strada

Chi commette un’infrazione può pagare la sanzione prevista con un importo ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Si tratta di un’opportunità che favorisce chi vuole mettersi subito in regola.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DEL 30%
La legge n. 98/2013 ha modificato l’art. 202 C.d.S. introducendo la possibilità di pagare, entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione dei verbali, in misura ridotta del 30% le sanzioni:
“Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.”
Al riguardo, si rammenta che il termine di 5 gg. decorre dal giorno successivo la notifica o la contestazione su strada (es. verbale redatto il 21.08.2013: termine utile di pagamento il giorno 26.08.2013) e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo.
In caso di notificazione del verbale a mezzo posta con emissione della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) per assenza del destinatario, il termine decorre dall’undicesimo giorno dalla data di spedi zione del CAD, sempreché l’interessato non ritiri l’atto presso l’ufficio postale prima del termine di 10 giorni dalla compiuta giacenza.
In caso di notificazione tramite deposito presso la casa comunale, i 5 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta del 30% decorrono dopo 10 giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso del deposito, o dalla data di ritiro del plico se anteriore, quando il verbale è depositato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ovvero, dopo 20 giorni se depositato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (nota 6 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19/08/2013).
Attenzione se il pagamento è eseguito in misura inferiore da quella prevista dall’art. 202, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 203 C.d.S. “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”, pertanto, la somma eventualmente versata è considerata quale pagamento parziale e non estingue la sanzione.

ESEMPIO: Ho preso una “multa” per divieto di sosta (foglietto sotto il tergicristallo) con importo da pagare di 42 euro. Se pago entro 5 giorni dalla data dell’illecito, potrò versare il 30% in meno, cioè 29,40 euro. Se non lo faccio entro il tempo stabilito, devo attendere al mio indirizzo la notifica della violazione maggiorata dalle spese di notifica e procedimento. Anche in questo caso potrò, entro 5 giorni, pagare l’importo “scontato” e cioè 29,40 euro + le spese di procedimento e notifica.