La comunicazione di cessione fabbricato non è più dovuta nei casi di:
compravendita o locazioni di immobili ad uso abitativo regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate – novità introdotta dal
D. Lgs n. 23 del 14 marzo 2011
nei casi di comodato d’uso regolarmente registrato o locazioni abitative effettuate nell’esercizio di attività di impresa arti o professioni – novità introdotta dal Decreto Legge n. 79 del 20 giugno 2012
I presupposti sono:
la regolare registrazione del contratto (di vendita, locazione o comodato) presso l’Agenzia delle Entrate
che la cessione dell’immobile a titolo di vendita, locazione o comodato d’uso sia stata effettuata a cittadini italiani o comunitari.
L’obbligo di comunicazione di cessione fabbricato rimane in vigore solo nei seguenti casi:
nel caso di ospitalità (uso gratuito) di un cittadino comunitario per un tempo superiore a 30 giorni
quando la compravendita o la locazione sia relativa ad immobili ad uso commerciale, artigianale o industriale
quando la compravendita o la locazione o il comodato d’uso riguardi un cittadino extracomunitario
La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall’art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191.
La finalità di tale adempimento è quella di consentire all’Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso.
La comunicazione deve essere presentata dal proprietario o da chi concede l’uso esclusivo di un fabbricato (appartamento, negozio o altro locale) o di parte di esso.
La comunicazione di cessione fabbricato va presentata sull’apposito modulo, scaricabile dalla presente scheda informativa e disponibile presso:
l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
la Polizia Municipale
Nel modulo di cessione fabbricato devono essere indicati:
- i dati identificativi del cedente (nome, cognome, data di nascita, residenza)
- i dati identificativi del cessionario (nome, cognome, data di nascita, residenza, estremi del documento di riconoscimento)
- dati dell’immobile (via, civico, interno, numero di vani, ecc.)
Inoltre nella comunicazione devono essere allegati:
- copia del documento di identità del cedente
- copia del documento di identità del cessionario
- copia del documento a seguito del quale è stata perfezionata la cessione del fabbricato (es. copia del contratto di locazione
Modalità di presentazione e di consegna
La comunicazione di cessione fabbricato deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
consegnata, in triplice copia, presso gli sportelli dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, che ne rilasciano una copia timbrata per ricevuta.
spedita per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Garbagnate Milanese Polizia Municipale, Via Carducci, 3 – 20024 –
Scadenza per la presentazione
La comunicazione di cessione fabbricato deve essere fatta entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, pena l’applicazione di sanzioni amministrative ( da € 103 a € 1549).
Le violazioni sono accertate dagli organi di polizia giudiziaria o dai Agenti della Polizia Locale del Comune in cui si trova l’immobile.