Accesso documentale

ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990

  1. L’accesso agli atti ed ai provvedimenti formati e detenuti stabilmente dal Comune è riconosciuto a tutti i soggetti privati, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
  2. L’accesso da parte di terzi agli atti ed ai provvedimenti formati e detenuti dal Comune contenenti dati sensibili di altri soggetti è riconosciuto solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari al diritto di riservatezza, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile costituzionalmente garantito.
  3. Non sono ammesse richieste generiche o relative ad intere categorie di atti e di documenti che comportino un’attività di indagine e di elaborazione da parte degli uffici Comunali o che siano finalizzate ad un controllo generalizzato dell’attività dell’Ente.

Il diritto di accesso documentale può essere esercitato inviando istanza con le seguenti modalità:

  1. direttamente al Protocollo dell’Ente o a mezzo posta indirizzata al Comune di Garbagnate Milanese (Piazza De Gasperi, 1 – 20024, Garbagnate Milanese – MI);
  2. via PEC all’indirizzo comune@garbagnate-milanese.legalmail.it;

Per presentare istanza occorre utilizzare il modulo presente in allegato e corredare la richiesta da copia del documento di identità del richiedente.
Responsabile dei procedimenti di accesso documentale e competente a decidere in merito alle istanze è il Direttore che detiene i dati o i documenti richiesti.

  1. Il procedimento relativo all’accesso documentale deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
  2. Qualora l’istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il Responsabile del procedimento di accesso provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente.

In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.

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