Ordinanza Sindacale: attivazione riscaldamenti posticipata al 2 Novembre
L’Ordinanza Sindacale 211 del 27 Ottobre 2022 posticipa ulteriormente – al 2 Novembre – l’accensione degli impianti termici a combustione a uso riscaldamento sul territorio del Comune di Garbagnate Milanese.
Il provvedimento modifica la precedente Ordinanza Sindacale n. 207 del 19/10/2022; l’Ordinanza 211 è disponibile in allegato.
La Città è inserita nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013: questo comporta un orario massimo di funzionamento pari a 14 ore giornaliere tra il 15 Ottobre e il 15 Aprile.
Ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, è conferito il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita.
Sono tre le motivazioni alla base della decisione.
In primis, il rispetto delle normative nazionali ed europee.
Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, prevede l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento.
Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022 prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno.
Inoltre, il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022 (il cosiddetto decreto Cingolani) riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici a uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 Ottobre e il 7 Aprile.
Dunque, con un ulteriore rinvio ci si adegua a quanto richiesto per favorire un ulteriore risparmio di gas.
La seconda ragione è legata al fatto che le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia siano al di sopra della media stagionale.
Infine, una questione ambientale: gli impianti termici a uso civile rappresentano un’importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali; e i valori di PM10 in queste settimane risultano già particolarmente alti.
L’Ordinanza non si applica agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura, nonché alle strutture protette per l’assistenza e il recupero di soggetti affidati a servizi sociali pubblici; agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
I competenti organi di vigilanza adotteranno le opportune misure di controllo per il rispetto dell’Ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Grazie in anticipo per la comprensione e per la collaborazione!
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