L´art. 6 del T.U. 267/2000 prevede al primo comma che i comuni e le province adottino il proprio statuto.
L´esercizio dell´autonomia statutaria risulta essere un obbligo per gli enti locali che devono adottare uno statuto che identifichi i tratti essenziali della propria organizzazione che sia proprio delle comunità territoriali che rappresentano e che ne dia l´immagine giuridica dell´organizzazione e dell´attività.
Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell´organizzazione dell´Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazioni delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell´Ente, anche in giudizio, i criteri generali in materia di organizzazione dell´Ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell´accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone, e quanto altro previsto dal T.U. 267/2000.
Lo statuto stabilisce altresì norme che assicurino condizioni di pari opportunità fra uomo e donna così come promuove la presenza delle donne negli organi di governo dell´Ente e delle strutture da esso dipendenti.
Statuto